Copertura Normativa e Registro delle Fonti INAIL
Tracciabilità delle fonti ufficiali pubbliche (S1-S8), allegati acquisiti e riscontro analitico (2000-2026)
Principio di Copertura Verificata: Calcolo Economico Bloccato in Assenza di Prova Integrale
fonti/ ed eseguito il riscontro incrociato con le fonti ufficiali S1–S8. I valori numerici estratti non ancora asseverati su Gazzetta Ufficiale o recanti lacune fisiche (es. grado 6 femmine <20 anni omesso nella stampa) rimangono a null. Il selettore temporale mantiene lo stato di blocco senza mai ricorrere a fallback arbitrari a zero o a uno.1. Prime Categorie Lavorative e Perimetro MVP
Inquadramento lavorativo iniziale (escluse prestazioni speciali dal perimetro MVP)
Limiti 2026 verificati: Min. € 20.712,30 / Max. € 38.465,70 (Fonte S5 / All. 7 riga manoscritta). Anni pregressi 2006-2024 acquisiti con lacune 2000-2005 e 2016-2017.
Retribuzione convenzionale 2026 verificata: € 31.266,07 annui (Fonte S5 / All. 7 riga manoscritta). Storico 2006-2024 presente in Allegato 7.
Tabella salari convenzionali e medi assente negli allegati del cliente; da estrarre da Circolare 27/2026.
Retribuzioni convenzionali coltivatori diretti e mezzadri assenti negli allegati del cliente; in attesa di censimento documentale.
2. Registro delle Fonti Ufficiali Pubbliche (S1 - S8)
Provvedimenti ministeriali e circolari istituzionali con evidenze e regole accertate
INAIL - Prestazione in rendita per menomazione dell'integrità psicofisica
- Gli aumenti straordinari del danno biologico (+8,68% dal 2008 e +7,57% dal 2014) danno un incremento complessivo del 16,25% sulla base storica.
- Regola algebrica accertata: somma additiva (8,68% + 7,57% = 16,25%) e NON moltiplicazione a catena (1,0868 * 1,0757 = 1,1691 errato).
- La pagina istituzionale riassume la regola ma non riporta le tabelle numeriche complete per ogni singolo grado.
- Necessario chiarire l'esatto ambito di applicazione temporale tra capitale una tantum e quota biologica di rendita.
INAIL Avviso 2019 - Indennizzo del danno biologico in capitale: adeguamento della tabella
- La nuova tabella del capitale (approvata con D.M. 45/2019 ex L. 145/2018) si applica agli infortuni verificatisi dal 01/01/2019 e alle malattie professionali denunciate dal 01/01/2019.
- La nuova matrice abolisce la distinzione di genere (tabella unica unisex).
- Per gli eventi verificatisi prima del 01/01/2019 rimane applicabile la tabella storica ex D.M. 12/07/2000 con distinzione per sesso.
INAIL News 2019 - Danno biologico: gli indennizzi in capitale aumentano del 40%
- La nuova matrice 2019 assorbe al suo interno i due aumenti straordinari del 2008 e del 2014 (+16,25%).
- Divieto assoluto di cumulo: non riapplicare il 16,25% sui valori della nuova tabella 2019.
- Dettagliare la dinamica di rivalutazione successiva al 2019 per la nuova tabella.
INAIL Circolare n. 33 del 24 novembre 2021 e D.M. 187/2021
- Variazione ISTAT FOI negativa (-0,3%) registrata tra il 2019 e il 2020.
- Applicazione dell'art. 1 c. 287 L. 208/2015: la rivalutazione non può essere inferiore a zero (variazione zero, +0,0%).
- Con decorrenza dal 1° luglio 2021, gli importi del danno biologico in capitale e in rendita restano formalmente confermati nella misura fissata al 01/07/2020.
- Risolve il dubbio operativo sul 2021: nessun aumento da applicare per quell'anno (fattore 1,000, cumulativo 1,016055).
- Copertura estesa fino al 31/12/2021 (e 30/06/2022).
INAIL Circolare n. 27 del 9 giugno 2026
- Dal 01/07/2026 i limiti retributivi per il settore Industria sono fissati in: Minimale € 20.712,30 / Massimale € 38.465,70 annui.
- Dal 01/07/2026 per l'Agricoltura a tempo determinato la retribuzione convenzionale annua è pari a € 31.266,07.
- Regola Riliquidazione (pag. 7): le rendite con anno base retributiva 2024 e precedenti sono rivalutate con fattore 1,014 (+1,4%); le rendite con anno base retributiva 2025 e primo semestre 2026 mantengono fattore 1,000 (+0,0%).
- La discriminante per la riliquidazione non è la sola data infortunio, ma l'anno della base retributiva di liquidazione.
Decreto Ministeriale Ministero del Lavoro n. 98 del 3 agosto 2026
- Dal 01/07/2026 il danno biologico (sia indennizzo in capitale che quota biologica di rendita) è rivalutato dell'1,4% (coefficiente 1,014).
- Il coefficiente 1,014 si applica specificamente alla componente biologica e NON indistintamente all'intero importo della rendita.
- Data pubblicazione (03/08/2026) successiva alla decorrenza retroattiva (01/07/2026): gestire la separazione tra data competenza/decorrenza e data pubblicazione atto.
INAIL Circolare n. 37 del 20 giugno 2025 e allegati
- File 'fonti/circolare_37_2025.pdf' acquisito nel workspace (155.284 bytes, 9 pagine).
- La rivalutazione retributiva 2025 ha decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2025 (variazione 17,07% con riassorbimento).
- Limiti 2025 Industria: Minimale € 20.426,70 / Massimale € 37.935,30 (pag. 4).
- Agricoltura 2025: TD convenzionale € 30.834,39; Autonomi € 20.426,70 (pag. 5).
- Riliquidazione (pag. 7): coorti <= 2023 fattore 1,0084; coorti 2024 e oltre fattore 1,000.
INAIL Circolare n. 27 dell'11 ottobre 2019 e D.M. 45/2019
- Istituzione della nuova tabella unica unisex di liquidazione del danno biologico in capitale (D.M. 23 aprile 2019, n. 45), che sostituisce quella del D.M. 12/07/2000.
- Decorrenza regime: si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi dal 01/01/2019 e alle malattie professionali denunciate dal 01/01/2019 (punto 1).
- Criterio età: determinata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta (guarigione clinica) per infortuni, e alla data della denuncia per malattie professionali (Circ. 57/2000 punto 3.2.1 e Circ. 27/2019 punto 1).
- Nessun fallback ammesso: se la data di guarigione clinica è omessa, il calcolo non può ripiegare sulla data infortunio e deve restituire importo null.
- Classi di età tabellari: Fino a 20 anni, Da 21 a 25, Da 26 a 30, Da 31 a 35, Da 36 a 40, Da 41 a 45, Da 46 a 50, Da 51 a 55, Da 56 a 60, Da 61 a 65, Da 66 e oltre.
- La circolare disciplina la matrice base del capitale post-2019; la rivalutazione successiva per data di liquidazione è demandata alle circolari annuali.
INAIL Circolare n. 9 del 26 marzo 2020 e D.M. 17 ottobre 2019, n. 147
- Rivalutazione annuale del danno biologico nella misura dell'1,10% con decorrenza 1° luglio 2019 (D.M. MLPS 17 ottobre 2019, n. 147, delibera CdA INAIL n. 209/2019).
- Regola capitale: l'incremento dell'1,10% (fattore moltiplicativo 1,011) si applica ai soli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° luglio 2019 (data del provvedimento di liquidazione compresa tra 01/07/2019 e 30/06/2020).
- Gli indennizzi liquidati tra il 01/01/2019 e il 30/06/2019 mantengono il valore nominale base della matrice D.M. 45/2019 senza rivalutazione (fattore 1,000).
- L'anno dell'evento o della denuncia non determina automaticamente la rivalutazione applicabile alla liquidazione del capitale: è indispensabile la data del provvedimento di liquidazione.
- Convenzione tecnica di arrotondamento: importi finali arrotondati al centesimo di euro secondo le consuetudini contabili e le tabelle allegate di liquidazione INAIL.
INAIL Circolare n. 14 del 18 maggio 2021 e D.M. 25 marzo 2021, n. 60
- Rivalutazione annuale del danno biologico nella misura dello 0,50% con decorrenza 1° luglio 2020 (D.M. MLPS 25 marzo 2021, n. 60, delibera CdA INAIL n. 31/2020).
- Regola capitale: incremento a catena su eventi post-2019 liquidati tra il 01/07/2020 e il 30/06/2021.
- Fattore incrementale 1,005; fattore cumulativo rispetto alla base D.M. 45/2019: 1,011 * 1,005 = 1,016055 (+1,6055%).
- Convenzione tecnica di arrotondamento al centesimo di euro.
INAIL Circolare n. 57 del 4 agosto 2000
- L'età da considerare per l'infortunio è quella alla data di guarigione clinica (cessazione inabilità temporanea assoluta).
- L'età da considerare per la malattia professionale è quella alla data di ricezione della denuncia da parte dell'INAIL.
- Ratio: l'indennizzo ristora il danno per la durata della residua vita del soggetto; decresce al crescere dell'età alla data di consolidamento dei postumi.
3. Allegati di Lavoro Forniti dallo Studio Legale (Cartella fonti/)
Censimento, verifica ottica ed estrazione controllata dei 9 documenti PDF presenti nel workspace
Allegato 1 - Capitale storico distinto per genere (D.M. 12/07/2000)
- File 'fonti/allegato 1.pdf' acquisito (3.285.087 bytes, 10 pagine).
- Riporta la matrice storica del danno biologico in capitale ex D.M. 12/07/2000 per gradi 6% - 15% e 11 classi di età.
- Sezione Maschile (pp. 1-5): 110 celle su 110 estratte con punti INAIL corrispondenti.
- Sezione Femminile (pp. 6-10): 109 celle estratte con punti INAIL.
- LACUNA FISICA GRAVE A PAGINA 6: Per la sezione femminile e la classe d'età 'Fino a 20 anni', il grado 6% è FISICAMENTE ASSENTE dalla tabella a stampa (la stampa salta direttamente al grado 7%). Cella mantenuta rigorosamente a null (stato ASSENTE).
- I valori tabellari necessitano di riscontro integrale con il Supplemento Ordinario n. 119 alla G.U. n. 172 del 25/07/2000 prima di abilitare calcoli economici storici.
Allegato 2 - Riepilogo aumenti straordinari e rivalutazioni biologiche
- File 'fonti/allegato 2.pdf' acquisito (213.789 bytes, 1 pagina).
- Intestazione 'Aumento straordinario DANNO BIOLOGICO'. Riporta percentuali e fonti ministeriali.
- Righe a stampa estratte: 2008 (8,68% D.M. 27.3.09), 2014 (7,57% D.M. 14.2.14), 2018 (1,10% D.M. 19.7.18), 2019 (1,10% D.M. 17.10.19), 2020 (0,5% D.M. 60 del 25.03.21), 2022 (1,9% D.M. 143 del 02.08.22), 2023 (8,1% D.M. 105/23), 2024 (5,4% D.M. 119/24).
- OMISSIONE ANNO 2021: L'annualità 2021 è totalmente assente dal prospetto; la fonte ufficiale S4 (Circolare 33/2021 p. 4) certifica variazione ZERO (+0,0%), escludendo un nuovo +0,5%.
- RIGA MANOSCRITTA 2025: In calce compare annotazione a mano '1.7.25 0,8 D.M. 85/25'; registrata come ESTRATTO_DA_VERIFICARE in attesa di decreto ufficiale.
- ANNUALITÀ 2026: Assente nel documento (asseverata al +1,4% da Fonte S6).
- CONFUSIONE TIPOLOGICA: Sovrappone aumenti straordinari del capitale/rendita pre-2019 (8,68% e 7,57% additivi) e rivalutazioni ordinarie annuali ISTAT.
Allegato 3 - Tabella dei tassi di interesse legale (1942 - 2026)
- File 'fonti/allegato 3.pdf' acquisito (730.874 bytes, 1 pagina).
- Contiene la serie completa dei tassi di interesse legale ex art. 1284 c.c. dal 21/04/1942 al 31/12/2026 (compresi 2021: 0,01%; 2022: 1,25%; 2023: 5,00%; 2024: 2,50%; 2025: 2,00%; 2026: 1,60%).
- Riscontro 100% conforme con i decreti ministeriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- DIVIETO DI CUMULO SU CREDITI PREVIDENZIALI: Ai sensi dell'art. 16, c. 6 della Legge 412/1991, sulle prestazioni e arretrati INAIL è espressamente vietato il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
- La tabella appartiene a un modulo civilistico accessorio e non deve essere applicata automaticamente ai conteggi istituzionali INAIL.
Allegato 4 - Variazioni percentuali annue ISTAT FOI (1948 - 2025)
- File 'fonti/allegato 4.pdf' acquisito (515.103 bytes, 1 pagina).
- Riporta le variazioni percentuali medie annuali dell'indice FOI al netto dei tabacchi per gli anni dal 1948 al 2025.
- LIMITAZIONE STRUTTURALE: Riporta soltanto indici percentuali medi annuali e non gli indici mensili necessari per il calcolo analitico del maggior danno da mora o arretrati.
- I valori ISTAT generali non coincidono tout-court con i decreti ministeriali di rivalutazione del danno biologico INAIL (che seguono finestre temporali 1° luglio - 30 giugno con arrotondamenti di legge).
Allegato 5 - Matrice indennizzo capitale danno biologico 2019 (Gradi 6-15%)
- File 'fonti/allegato 5.pdf' acquisito (595.208 bytes, 1 pagina).
- Contiene la tabella completa del danno biologico in capitale: 10 gradi (6% - 15%), 11 classi di età (Fino a 20 anni fino a 66 e oltre) e colonna Punto INAIL.
- Riscontro 100% conforme con Fonte S8 (Circolare INAIL 27/2019 Allegato 1) e D.M. 45/2019.
- Tabella UNISEX (nessuna distinzione di sesso per eventi dal 01/01/2019 in poi).
- ASSORBIMENTO INCREMENTI: La matrice 2019 incorpora già gli incrementi straordinari del 16,25% (S3). Non deve essere maggiorata dei vecchi incrementi straordinari né sommata ad essi.
Allegato 6 - Base biologica annuale rendita (Gradi 16-100% D.M. 12/07/2000)
- File 'fonti/allegato 6.pdf' acquisito (949.578 bytes, 4 pagine).
- Riporta la tabella base della rendita biologica annua per tutti gli 85 gradi dal 16% al 100% (es. 16%: € 1.032,91; 22%: € 1.652,66; 100%: € 14.719,02).
- I valori annui base corrispondono esattamente alla Tabella 5 allegata al D.M. 12/07/2000.
- COLONNE RIVALUTAZIONI VUOTE: Nel documento originale cartaceo le colonne 'rival. 2008' e 'rival. 2014' sono TOTALMENTE VUOTE (nessun dato presente).
- Pagina 4 del documento è completamente bianca.
- Gli importi costituiscono la sola base storica originaria del 2000 e richiedono l'applicazione delle rivalutazioni di legge per singola competenza.
Allegato 7 - Basi retributive storiche e rivalutazioni (annotazioni 2025-2026)
- File 'fonti/allegato 7.pdf' acquisito (473.149 bytes, 1 pagina).
- Riporta minimale e massimale industria e retribuzione agricoli tempo determinato per le decorrenze dal 01/07/2006 al 01/07/2024.
- Riga manoscritta 2026: '1.07.26 20.712,30 38.465,70 31.266,07' confermata al 100% dalla Fonte Ufficiale S5 (Circolare 27/2026 pp. 4-5).
- ANNI PREGRESSI 2000-2005 ASSENTI: Il prospetto inizia dal 01/07/2006; le prime sei annualità storiche sono totalmente assenti.
- OMISSIONE ANNI 2016 E 2017: Salto documentale tra il 01/07/2015 e il 01/07/2018.
- ANOMALIE DI DECORRENZA: Le decorrenze 2008 ('01.01.08'), 2021 ('01.01.21') e 2025 ('1.01.25') sono etichettate come primo gennaio anziché primo luglio.
- RIGA MANOSCRITTA 2025: Valori 20.426,70 / 37.935,30 / 30.839,39 con % rivalutazione 0,8 registrati come ESTRATTO_DA_VERIFICARE (in attesa di Circolare 37/2025 integrale).
- CATEGORIE MANCANTI: Mancano interamente Agricoltura a tempo indeterminato e Agricoltura autonoma.
- DISCORDANZA PROCEDURALE: La prassi dello studio utilizza la colonna '% rivalutazione' come moltiplicatore globale della Quota B, mentre la regola INAIL ufficiale di riliquidazione (Circolare 27/2026 S5 pag. 7) applica coefficienti differenziati per coorte dell'anno base retributiva.
Allegato 8 - Coefficienti per il calcolo del danno patrimoniale (Quota B)
- File 'fonti/allegato 8.pdf' acquisito (130.738 bytes, 1 pagina).
- Riporta i coefficienti per il calcolo della componente patrimoniale della rendita: 16-20% (0,4); 21-25% (0,5); 26-35% (0,6); 36-50% (0,7); 51-70% (0,8); 71-85% (0,9); 86-100% (1,0).
- Riscontro 100% conforme con la fonte primaria: D.Lgs. 38/2000, Allegato 1.
- Il coefficiente determina la percentuale di retribuzione da considerare, ma la componente patrimoniale si applica in rendita solo qualora vi sia effettiva incidenza sulle attitudini al lavoro del danneggiato.
Spiegazione Programma - Istruzioni di calcolo e modalità operative dello studio
- File 'fonti/spiegazione programma (1).pdf' acquisito (2.292.725 bytes, 4 pagine).
- Descrive l'impostazione manuale dei conteggi eseguita dallo studio legale per capitale, rendita (Quote A e B), ratei mensili e quote di maggiorazione per familiari.
- Mostra un esempio svolto di rendita al 22% dal 09/12/2013 al 25/01/2017.
- DISCORDANZA 1 (Capitale post-2019): Propone di applicare l'aumento straordinario dell'Allegato 2 alla tabella 2019 dell'Allegato 5; la circolare INAIL 27/2019 (Fonte S3/S8) vieta espressamente questa duplicazione in quanto la matrice 2019 già recepisce gli aumenti straordinari.
- DISCORDANZA 2 (Riliquidazione Quota B): Nello sviluppo pluriennale della rendita sostituisce il massimale dell'anno precedente con quello dell'anno successivo (o moltiplica per la percentuale di variazione dei limiti), discostandosi dalle circolari annuali INAIL di riliquidazione (es. Circolare 27/2026 S5 pag. 7) che ancorano l'adeguamento all'anno della retribuzione base di liquidazione.
- DISCORDANZA 3 (Interessi e Rivalutazione): Svolge un confronto civilistico tra rivalutazione ISTAT e interessi legali con riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., mentre sui crediti previdenziali INAIL vige l'art. 16, c. 6 L. 412/1991 (divieto di cumulo).
- QUOTE FAMILIARI: Applica un incremento fisso del 5% annuo per coniuge e figli senza esplicitare i requisiti reddituali o documentali formali.
4. Quadro Dimensionale delle Matrici e Tabelle Acquisite
Riepilogo delle righe, colonne, celle verificate e celle nulle/assenti
| Tabella / Matrice | Fonte / Pagina | Dimensioni | Celle Estratte | Celle Nulle / Omesse | Stato Riscontro |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale 2019 Unisex | All. 5 / Circolare 27/2019 (S8) | 10 gradi × 11 classi età | 110 celle + 10 punti | 0 (Nessuna lacuna) | 100% Verificato (S8) |
| Coefficienti Quota B | All. 8 / D.Lgs. 38/2000 All. 1 | 7 scaglioni (16-100%) | 7 coefficienti (0,4-1,0) | 0 | 100% Verificato (Legge) |
| Rendita Biologica Base | All. 6 / D.M. 12/07/2000 All. 5 | 85 gradi (16-100%) × 3 col. | 85 importi base annui | 170 celle (col. rivalutazioni vuote) | Base Conforme / Riv. Vuote |
| Capitale 2000 Maschile | All. 1 pp. 1-5 / D.M. 12/07/2000 | 10 gradi × 11 classi età | 110 celle + 10 punti | 0 | Da riscontrare con G.U. |
| Capitale 2000 Femminile | All. 1 pp. 6-10 / D.M. 12/07/2000 | 10 gradi × 11 classi età | 109 celle estratte | 1 cella OMESSA a stampa (Grado 6 <20a) | Lacuna Cartacea (null) |
| Serie Aumenti Biologici | All. 2 / Circolari INAIL | 10 decorrenze (2008-2025) | 8 stampate + 1 manoscritta | Anno 2021 omesso (+0,0% S4) | Manoscritto 2025 da validare |
| Basi Retributive Storiche | All. 7 / Circolare 27/2026 (S5) | 19 decorrenze registrate | 17 stampate + 2 manoscritte | Mancano 2000-2005 e 2016-2017 | 2026 Verificato / Lacune pregresse |
| Tassi di Interesse Legale | All. 3 / Decreti MEF (art. 1284 c.c.) | 24 intervalli (1942-2026) | 24 saggi verificati | 0 | Modulo Civile Separato |
5. Questioni Metodologiche da Verificare con lo Studio Legale
Analisi dei punti aperti emersi dall'esame di 'Spiegazione Programma' e confronto con la prassi amministrativa
Nei testi esplicativi occorre distinguere accuratamente gli aumenti straordinari storici del 2008 e del 2014 (+16,25% complessivo), che risultano già incorporati nei valori base della tabella unica D.M. 45/2019 (per la quale vige divieto di reiterazione), dalle rivalutazioni annuali ordinarie successive al 2019 (decorrenti dal 1° luglio di ciascun anno in base all'indice ISTAT/FOI), che invece competono fisiologicamente nel tempo anche alla nuova matrice. Da verificare con lo studio quali coefficienti intenda applicare per ciascuna annualità.
L'esempio pratico riportato nella nota dello studio esamina una rendita al 22% nel periodo compreso tra il 09/12/2013 e il 25/01/2017. Le istruzioni operative della Circolare INAIL 27/2026 (che prevedono coefficienti differenziati per coorte d'anno della retribuzione base) non possono essere applicate retroattivamente al quadriennio 2013–2017. È necessario riscontrare le circolari e i decreti di riliquidazione emanati dall'INAIL specificamente per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 prima di definire la corretta modalità di adeguamento per quell'arco temporale.
Prima di implementare formule di conteggio per interessi legali e rivalutazione monetaria o maggior danno sui ratei arretrati, occorre chiarire con lo studio: (a) la natura giuridica specifica della domanda formulata (credito previdenziale verso l'INAIL vs risarcimento del danno differenziale verso il datore di lavoro); (b) il soggetto destinatario della richiesta; (c) la disciplina applicabile (in particolare i limiti di cui all'art. 16, c. 6 della L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali). In questa fase il calcolo degli accessori di credito rimane escluso.
6. Cause Ostative e Disponibilità Selettiva del Calcolo Economico
Condizioni di blocco granulari per componente, regime e decorrenza